Descrizione
Si rende noto che l’art 3 della L.R. n. 40 del 28.12.2015, riguardante la detrazione dell’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia, così come confermato con nota Regione Puglia prot. 0618126/2026 del 19/10/2026, stabilisce, anche per l’anno 2025, quanto segue:
1. a decorrere dal periodo d’imposta 2016, le detrazioni previste dall’art. 12, comma 1 lettera c), del DPR 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 5 del D.Lgs 68/2011, dei seguenti importi:
o 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
o b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità).
2. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’art. 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del Dpr 917/1986.
3. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consenta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l’esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi, è stato stanziato l’importo, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni e 300 mila a valere sul capitolo di spesa n. 783034 – Missione 12, Programma 5, piano dei conti 1.04.01.02.
4. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3”.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano a carico i figli che, nell’anno fiscale di riferimento, possiedono «un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro».
In attuazione delle suddette disposizioni, la Deliberazione di Giunta regionale n. 1432 del 13/09/2016, recante “Modalità applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3 dell’art. 3 della L.R. n. 40/2015 riguardanti la fruizione delle detrazioni all’addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia”, precisa che il soggetto IRPEF, per poter usufruire delle misure di sostegno economico previste dall’art. 3, co. 3, Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 40, deve presentare apposita istanza al comune di residenza entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le detrazioni.
In considerazione di quanto sopra esposto, il presente Avviso pubblico è finalizzato all’attribuzione di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia di cui all’art. 3, Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 40, per il periodo d’imposta 2025.
Le predette misure di sostegno economico saranno attribuite agli aventi diritto secondo l’ordine di presentazione delle relative istanze, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Per accedere a tali misure di sostegno, il soggetto IRPEF con più di tre figli a carico deve presentare apposita istanza all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro il 31 dicembre 2026, utilizzando l’apposito modello accompagnato da copia di documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
Si precisa che l’Amministrazione comunale competente si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche successivamente all’erogazione delle suddette misure di sostegno economico, secondo quanto previsto dall’art. 71, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Noci.