Vietato lo spargimento letame nell’agro di Noci a partire dal 23 luglio
Con Ordinanza n. 71 del 07.07.2021 il Sindaco ha imposto a tutti gli operatori agricoli, conduttori di aziende agricole e zootecniche, insistenti sul territorio comunale (fogli di mappa nr. 4-5-6-7-8-9-10-16-17-22-23-32-33-39-40-41-42-43-44-45-55-56-57-58-73-74-75-76-77-78) di non eseguire lo spargimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici in genere su terreni agricoli e di astenersi dall’esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie.
Nella restante parte del territorio, dette operazioni possono essere eseguite solamente a condizione che immediatamente dopo lo spargimento venga eseguito l’interramento con apposita aratura del terreno, osservando le corrette pratiche agronomiche e tutte le disposizioni di legge in materia e in particolar modo quanto disposto ai sensi del D.G.R. n. 363/2013 e altre norme vigenti in materia.
Tale disposizione è valida a partire dal 23 luglio e fino al giorno successivo della festività di San Rocco (6 settembre) di ogni anno.
L’Ordinanza si rende necessaria perché sul territorio comunale insistono numerosi insediamenti agrozootecnci, con un elevato numero di capi di bestiame e, per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, nel periodo estivo vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame su terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali. Dal momento che da tali operazioni, stanti le elevate temperature climatiche, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti potenzialmente dannosi, con conseguenti disagi anche ai turisti e agli abitanti delle contrade, si è ritenuto di dover vietare lo spargimento del letame per il periodo estivo nelle aree circostanti il centro abitato e caratterizzate da una maggiore presenza di insediamenti stagionali, al fine di tutelate l’igiene ambientale.
L’inosservanza alla presente ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria edittale che va da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento), come previsto dall’art. 3 del Regolamento Comunale delle sanzioni approvato con Delibera G.C. n.34 del 09/08/2008, che potrà essere estinta con le modalità previste dall’art. 16 della Legge n. 689/1981.