Diritto di accesso: vademecum per il cittadino
ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"
L’accesso civico “semplice” è lo strumento partecipativo disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante il quale chiunque può chiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni e dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria. Si tratta, dunque, di un “rimedio” ad eventuale mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge da parte delle pubbliche amministrazioni.
Per esercitare il diritto di accesso civico “semplice” non è richiesta legittimazione soggettiva del richiedente, né motivazione che ne qualifichi l’interesse.
Il diritto di accesso civico “semplice”, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, può essere esercitato mediante la trasmissione di apposita istanza telematica, alternativamente, ai seguenti indirizzi, a seconda dell’oggetto e del Settore di competenza:
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ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"
L’accesso civico “generalizzato” è lo strumento partecipativo disciplinato dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante il quale chiunque può chiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto.
Per esercitare il diritto di accesso civico “generalizzato” non è richiesta legittimazione soggettiva del richiedente, né motivazione che ne qualifichi l’interesse.
Il diritto di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, può essere esercitato mediante la trasmissione di apposita istanza telematica, alternativamente, ai seguenti indirizzi, a seconda dell’oggetto e del Settore di competenza:
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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
L’istituto giuridico dell’accesso agli atti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990, è finalizzato alla tutela degli interessi individuali del richiedente, il quale assume la posizione di “interessato”, ovvero di soggetto posto in posizione differenziata e qualificata rispetto ad altri cittadini
All’interessato la norma riconosce il diritto di esercitare le facoltà partecipative e oppositive nel procedimento in cui è parte, attraverso una completa conoscenza dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione.
A tal fine, al soggetto che inoltra istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 sono richieste:
- la legittimazione soggettiva;
- la motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale, relativo a una situazione giuridicamente tutelata e collegato alla documentazione alla quale chiede di accedere.
Il diritto di accesso documentale può essere esercitato, ai sensi dell’art. 25 della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006, trasmettendo istanza telematica, predisposta secondo il modello reso disponibile da questo ufficio e denominato “Istanza di accesso documentale”, mediante la trasmissione di apposita istanza telematica, alternativamente, ai seguenti indirizzi, a seconda dell’oggetto e del Settore di competenza:
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