Avviso rivolto ai Tecnici

Pubblicato il 17 marzo 2023 • Comune , Edilizia

La Giunta Regionale con propria deliberazione del 29 novembre 2022, n. 1663 pubblicata sul BURP n. 136 del 19.12.2022, ha approvato l’Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche, composto dai seguenti allegati:

- Allegato A: Interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;

- Allegato B: Interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;

- Allegato C: Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;

- Allegato D: Varianti di carattere non sostanziale;

- Allegato E: Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

La predetta deliberazione ha anche previsto la revoca e la cessazione dell’efficacia:

- della deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2010 n.1309 recante “D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.e i. – D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni – Disposizione organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi”;

- della deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2016 n.1166 recante “DPR 380/2001 - Procedimenti di deposito dei progetti strutturali e/o rilascio di relative autorizzazioni. Direttive”;

- della circolare esplicativa 6 luglio 2010 n.63622 recante “D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii. art. 65, 67, 93, 94, 98, 100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa.

Con il presente avvio si vuole richiamare l’attenzione dei tecnici, affinché siano pedissequamente rispettate le indicazioni contenute nell’atto d’indirizzo in questione, con particolare riferimento a:

  1. punto 3 dell’Allegato E, che in caso di “Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”, prescrive che dovrà essere parte integrante dell’intero progetto:

            - una dichiarazione firmata dal progettista che contenga l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici in quanto l’intervento ricade in uno dei casi previsti negli elenchi A1 e A2 di cui all’allegato C;

            - una relazione tecnica esplicativa contenente: le informazioni relative alla tipologia di costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il contesto in cui viene realizzato indicando, espressamente, a quali punti degli elenchi A1 e A2 di cui all’allegato C ci si riferisce. Se necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;

            - un elaborato grafico comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all’entità dell’intervento che contenga le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi A1 e A2 di cui all’allegato C.

  1. punto 4 dell’Allegato E, inerente le Varianti di carattere non sostanziale, ove le varianti di carattere non sostanziale di cui all’allegato D, debbano essere accompagnate da un’asseverazione;
  2. punto 8 dell’Allegato E, inerente la Sanatoria “strutturale”, ove l’acquisizione dell’Atto autorizzativo da parte dell’Amministrazione Comunale è propedeutico all’accertamento di conformità oppure al rilascio del “permesso in sanatoria” di cui all’art. 36 del D.P.R. n.380 del 2001 e ss.mm.ii.;
  3. punto 10 e punto 11 dell’Allegato E, del predetto allegato, in cui sono indicate le prescrizioni attinenti il “certificato di collaudo” e il “certificato di idoneità statica/sismica” da allegare alla segnalazione Certificata per l’Agibilità;
  4. punto 13 dell’Allegato E, inerente la Conclusione dei procedimenti in essere all’ex Genio Civile i quali potranno essere conclusi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione sul BURP, trascorso tale termine dovranno essere conclusi presso gli uffici della Città Metropolitana/Provincia.

La documentazione di cui sopra, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo all’intervento edilizio, ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal committente. A tal proposito nel portale SUE per le pratiche CILA, SCIA, SCIA Alternativa e Permesso di Costruire, sarà richiesta come documentazione obbligatoria la “Documentazione punto 3 allegato E della D.G.R. n. 1663/2022”. Pertanto, qualora gli interventi di progetto non prevedano opere minori prive di rilevanza per la pubblica incolumità, sarà sufficiente allegare una dichiarazione, a firma del tecnico, con il seguente contenuto: “L’intervento di progetto non prevede l’esecuzione di opere minori, prive di rilevanza per la pubblica incolumità, di cui all’Allegato C e punto 3 dell’Allegato E approvati con D.G.R. n. 1663/2022”.         

Noci, lì 23 febbraio 2023                                                                

 

Il Responsabile VI Settore
Territorio ed Attività Produttive
Ing. Giuseppe GABRIELE   

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